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	<title>Scuola Superiore di Psicologia Applicata &quot;G. Sergi&quot;</title>
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	<title>Scuola Superiore di Psicologia Applicata &quot;G. Sergi&quot;</title>
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		<title>Il Tribunale Arbitrale Internazionale dello Sport (TAS/CAS)</title>
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		<pubDate>Mon, 12 May 2025 16:24:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[di Parand Azizi Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS/CAS) è un organismo internazionale indipendente istituito per la risoluzione delle controversie in ambito sportivo. Creato nel 1984 dal Comitato Olimpico Internazionale [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>di Parand Azizi</strong></p>
<h1><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-2189" src="https://www.scuolapsicologia.it/web/wp-content/uploads/2025/05/Tas-Losanna-19092023-Calciomercato.it_-600x600.jpg" alt="" width="600" height="600" srcset="https://www.scuolapsicologia.it/web/wp-content/uploads/2025/05/Tas-Losanna-19092023-Calciomercato.it_-600x600.jpg 600w, https://www.scuolapsicologia.it/web/wp-content/uploads/2025/05/Tas-Losanna-19092023-Calciomercato.it_-180x180.jpg 180w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></h1>
<p>Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS/CAS) è un organismo internazionale indipendente istituito per la risoluzione delle controversie in ambito sportivo. Creato nel 1984 dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), ha sede a Losanna, in Svizzera.</p>
<p>L&#8217;obiettivo principale del TAS è fornire una procedura rapida, equa e competente per dirimere le controversie che possono sorgere tra atleti, federazioni, club o altri enti sportivi.</p>
<p>&#8220;La giurisdizione del TAS/CAS è tale da consentire alle parti di deferire i propri casi a questo organo tramite un accordo. Tale accordo può essere previsto nei contratti sportivi o nei regolamenti interni delle federazioni sportive. Il TAS/CAS si occupa di tre tipi di controversie:&#8221;</p>
<p>1-Controversie contrattuali: riguardano conflitti tra atleti, allenatori, club o altri soggetti sportivi in merito a contratti di lavoro, accordi di trasferimento o questioni finanziarie. Ad esempio, se una società calcistica non rispetta i propri obblighi economici verso un giocatore, quest’ultimo può presentare il caso al TAS per una risoluzione.</p>
<p>2-Controversie disciplinari: includono violazioni regolamentari come casi di doping. Le federazioni sportive internazionali ricorrono spesso al TAS per affrontare queste problematiche. Ad esempio, se un atleta viene sanzionato per uso di sostanze proibite, può presentare ricorso al TAS</p>
<p>3-Controversie relative ai risultati delle competizioni: si tratta di dispute legate all’esito delle gare come, ad esempio, le contestazioni delle decisioni arbitrali.</p>
<p>I procedimenti presso il TAS sono concepiti per essere più rapidi e specializzati rispetto a quelli dei tribunali ordinari. Le parti coinvolte possono ricorrere al TAS sulla base di accordi contrattuali, statuti federali o regolamenti di gara. In molti casi, il ricorso al CAS rappresenta l’ultima istanza prevista per la risoluzione delle controversie.</p>
<p>Il TAS nomina uno o più arbitri internazionali esperti in diritto sportivo e diritto internazionale, membri del Tribunale per esaminare il caso, sulla base degli accordi tra le parti o del regolamento interno. In alcuni casi l’arbitro opera da solo, in altri viene costituito un collegio arbitrale composto da tre membri.</p>
<p>Durante il procedimento, le parti possono presentare prove e argomentazioni, sia per iscritto che in udienza. Una volta concluse le udienze, l’arbitro o il collegio emette una decisione finale, che ha carattere vincolante.</p>
<p>Le decisioni del TAS sono generalmente definitive e devono essere rispettate dagli organismi sportivi internazionali. Tuttavia, è possibile presentare ricorso al Tribunale Federale Svizzero, ma solo per motivi formali, come la violazione di norme procedurali o l’incompetenza dell’organo giudicante. Il Tribunale Federale non si pronuncia sul merito delle decisioni.</p>
<p>Di conseguenza, i ricorsi contro le decisioni del TAS sono rari e circoscritti, e il TAS è riconosciuto come l’autorità definitiva per la risoluzione delle controversie sportive.</p>
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		<title>Introduzione al Diritto dello Sport</title>
		<link>https://www.scuolapsicologia.it/web/2025/03/23/introduzione-al-diritto-dello-sport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gestione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2025 10:45:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[stpubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[diritto dello sport]]></category>
		<category><![CDATA[illeciti sportivi]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità in ambito sportivo]]></category>
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					<description><![CDATA[Nel primo articolo con cui era stata inaugurata questa sezione, era stato preannunciato che molte sarebbero state le tematiche trattate e curate da qualificati esperti in materia. Sono lieta di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp"></div>
<p>Nel primo articolo con cui era stata inaugurata questa sezione, era stato preannunciato che molte sarebbero state le tematiche trattate e curate da qualificati esperti in materia. Sono lieta di poter ospitare in questo spazio l&#8217;Avv. <span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.scuolapsicologia.it/web/wp-content/uploads/2025/03/PARAND_AZIZI_CV.pdf">Parand Azizi</a>,</span> che si occuperà di Diritto dello Sport. Esprimo alla collega Azizi la mia più sincera gratitudine per aver accolto la nostra richiesta di collaborazione: sono certa che anche con il suo contributo la presente rubrica continuerà a crescere, costituendo un punto di osservazione privilegiato per il diritto vivente (<em>Avv. Anna Pizzimenti &#8211; Referente Sezione di Studi Giuridici).</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Il Diritto dello Sport</h3>
<p>di <em><a href="https://www.scuolapsicologia.it/web/wp-content/uploads/2025/03/PARAND_AZIZI_CV-1.pdf"><span style="color: #0000ff;">Parand Azizi</span></a>, </em><em>Ph.D., Avvocata, Giudice Arbitro di Diritto Internazionale.</em></p>
<div id="attachment_2165" style="width: 465px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2165" class=" wp-image-2165" src="https://www.scuolapsicologia.it/web/wp-content/uploads/2025/03/Diritto-dello-Sport-600x600.png" alt="" width="455" height="455" srcset="https://www.scuolapsicologia.it/web/wp-content/uploads/2025/03/Diritto-dello-Sport-600x600.png 600w, https://www.scuolapsicologia.it/web/wp-content/uploads/2025/03/Diritto-dello-Sport-180x180.png 180w, https://www.scuolapsicologia.it/web/wp-content/uploads/2025/03/Diritto-dello-Sport-768x768.png 768w, https://www.scuolapsicologia.it/web/wp-content/uploads/2025/03/Diritto-dello-Sport.png 1024w" sizes="(max-width: 455px) 100vw, 455px" /><p id="caption-attachment-2165" class="wp-caption-text"><em>Immagine creata con l&#8217;uso dell&#8217;AI.</em></p></div>
<p><em> </em>Lo sport fa parte delle attività umane da tempo immemorabile. Il suo sviluppo storico non può essere collegato a un&#8217;epoca specifica, sebbene le attività fisiche e i movimenti specifici abbiano costituito la base di varie discipline sportive e risposto alle esigenze umane. In quanto componente fondamentale per la salute, le attività sportive sono state fortemente sostenute e incoraggiate da tutte le religioni e culture.<br />
Nonostante la maggiore accessibilità e la disponibilità di strutture sportive migliori, si sono verificati casi di infortuni e decessi tra sportivi e spettatori a causa della negligenza nell&#8217;osservanza delle norme di sicurezza e della cattiva gestione. Gli esperti legali hanno espresso grande preoccupazione per questa situazione e hanno cercato di fornire soluzioni giuridiche per affrontare questi problemi, talvolta di natura penale, con l&#8217;obiettivo di ridurre o addirittura impedire che tali eventi negativi influenzino le attività sportive.<br />
Negli ultimi anni, a causa dello sviluppo globale dello sport, si sono verificati numerosi casi di responsabilità civile e penale. Pertanto, è necessario adottare misure legali per controllare le attività illecite nello sport e fornire meccanismi efficaci per la risoluzione delle controversie sportive. Queste misure sono fondamentali per tutelare gli interessi di partecipanti e spettatori e per promuovere i valori morali, sociali e positivi nel campo dello sport, considerato uno dei più grandi business del mondo.<br />
Nell&#8217;organizzazione calcistica americana è chiaramente affermato che qualsiasi rischio di missione o compito nello sport è legalmente e moralmente proibito. In Canada, il doping e l&#8217;uso di farmaci che migliorano le prestazioni costituiscono un reato punibile con la reclusione. La violazione del contratto comporta responsabilità civile e l&#8217;obbligo di risarcire i danni in tutto il mondo. Anche il bagarinaggio o il mercato nero dei biglietti comportano responsabilità sia civile che penale.<br />
Il diritto sportivo non ha una definizione univoca. È un ambito giuridico internazionale, ma rappresenta anche un insieme di contratti sociali che devono essere rispettati senza indebite interferenze da parte degli Stati (principio di autonomia dello sport). I diritti sportivi costituiscono un ramo del diritto privato e del diritto penale internazionale, volto essenzialmente a proteggere gli individui dall&#8217;abuso o dall&#8217;esercizio improprio del potere, comprese azioni e decisioni che potrebbero interferire con i loro interessi vitali, come il sostentamento e l&#8217;accesso ai benefici.<br />
Il concetto alla base degli sport competitivi è il raggiungimento dell&#8217;obiettivo finale: vincere. Lo studio del diritto sportivo è essenziale per tutte le parti coinvolte: atleti, federazioni, club, produttori, medici, allenatori, preparatori atletici, arbitri, avvocati, giudici, organismi sportivi, spettatori e chiunque sia impegnato, a qualsiasi titolo, nel mondo dello sport. Essere consapevoli dei propri diritti e di quelli altrui è fondamentale per creare uno spazio in cui prevalgano il <em>fair play</em> e l&#8217;equità, che sono i principi cardine dello sport.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>L’assistente educativo fra stato dell’arte e (provocatorie) prospettive di riforma</title>
		<link>https://www.scuolapsicologia.it/web/2024/12/13/lassistente-educativo-fra-stato-dellarte-e-provocatorie-prospettive-di-riforma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gestione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 10:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Convegni e Seminari]]></category>
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					<description><![CDATA[L’assistente educativo fra stato dell’arte e (provocatorie) prospettive di riforma[1] RIFERIMENTI NORMATIVI E FUNZIONI L’assistente per l’autonomia e la comunicazione è una figura professionale, prevista dall’art. 13, comma 3 della [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>L’assistente educativo fra stato dell’arte e (provocatorie) prospettive di riforma<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]<img decoding="async" class="alignnone wp-image-1604" src="https://www.scuolapsicologia.it/web/wp-content/uploads/2021/06/Corso-Ass-Educativo-300x172-1.png" alt="" width="321" height="184" /></a></em></strong></p>
<p>RIFERIMENTI NORMATIVI E FUNZIONI</p>
<p>L’assistente per l’autonomia e la comunicazione è una figura professionale, prevista dall’art. 13, comma 3 della l. 104/92<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, legge che con terminologia, ormai desueta, operava per l’<strong>integrazione</strong> sociale, e dunque scolastica, degli alunni con handicap.</p>
<p>Compito di quelli che, per brevità, sono sempre stati prevalentemente chiamati <strong>assistenti educativi</strong>, era quello di affiancare gli insegnanti di sostegno nell’attività didattica, divenendo, quindi, strumenti, o meglio, operatori professionali a supporto dell’integrazione, per il tramite di competenze specifiche da estrinsecarsi nella facilitazione dell’apprendimento dell’allievo e/o nel suo relazionarsi con i docenti e con la classe.</p>
<p>“L’assistente educativo scolastico è una figura che interviene nei processi di apprendimento e socializzazione dell’alunno con disabilità per potenziarne le capacità in ambiti quali l’autonomia e la gestione degli aspetti cognitivi e relazionali”<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.</p>
<p>Essendo normativamente prevista, la figura dell’assistente educativo <strong><u>deve obbligatoriamente</u></strong> accompagnare il percorso di educazione di ogni alunno o alunna con certificazione <em>ex</em> l.104/92.</p>
<p>Nonostante sia formalmente assegnato <em>ad personam</em>, l’assistente è chiamato ad intervenire in un’ottica inclusiva per migliorare le relazioni e il benessere del gruppo classe, per favorire lo sviluppo affettivo e sociale di tutti. Non si tratta, quindi, di una figura di mera assistenza, ma di una figura educativa a tutti gli effetti, parte integrante del sistema del sostegno scolastico. Inoltre, non di rado gli assistenti svolgono una importante funzione di cerniera tra scuola, classe, territorio, vita sociale dei bambini con disabilità: se e quando il loro ruolo è inteso in senso pedagogico, essi possono rappresentare proprio quel ponte tra PEI e progetto di vita che dà pieno significato al concetto di inclusione.</p>
<p>CRITICITA’</p>
<p>In realtà, la formulazione dell’art. 13, comma 3, ne fa menzione in un inciso, focalizzando l’attenzione più sull’insegnante di sostegno. Recita, infatti, il detto articolo: <em>“Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, <strong>l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali</strong>, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati.”</em></p>
<p>Ora, se come insegna il Prof. Francesco Sabatini, linguista e Accademico della Crusca, <em>“il linguaggio è il binario lungo il quale si muove il pensiero”</em>, avere individuato una figura professionale obbligatoria, in un inciso grammaticale, in una subordinata, produce l’effetto in chi legge, della sua accessorietà.</p>
<p>Dall’esegesi alla realtà il passo è quasi consequenziale, poiché per trent’anni, dal 1992 a oggi, non solo, per quanto è dato sapere, non vi è mai stato un decreto o una circolare del Ministero dell’Istruzione o un qualunque atto formale – e uso volutamente questa terminologia poco tecnica – che ne riconoscesse lo <em>status</em> giuridico o ne definisse compiutamente il profilo professionale o le specifiche mansioni, sia pure per paradigmi (solo una nota del MIUR del 2001, la n.3390, differenzia fra assistenza di base, di competenza del personale ATA, dall’assistenza specialistica, nei casi dei vari deficit, operando un richiamo espresso alla l.104 e rinviando, per competenza, agli Enti Locali) &#8211; ma si è determinata, nella pratica, una confusione di ruoli e di competenze con altre figure professionali e con altri operatori scolastici e, a dispetto della previsione obbligatoria, un’ <strong>eventualità </strong>della presenza dell’assistente educativo nel personale scolastico a supporto degli alunni con disabilità.</p>
<p>Il tarlo che ha determinato nel tempo una polisemia di profili professionali e operativi è da ritrovarsi nell’attribuzione della competenza alla somministrazione di tali operatori agli Enti Locali.</p>
<p>Da ultimo, il D. Lgs. 112/98, sul decentramento amministrativo, di attuazione della Bassanini (L.59/1997), all’art. 139, attribuisce definitivamente “i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio” alle Province, con riferimento all’istruzione secondaria di secondo grado, e ai Comuni in relazione agli altri gradi inferiori di scuola.</p>
<p>Questa potrebbe essere stata la principale causa di deficit dell’inserimento del personale di supporto specializzato nelle Scuole, quasi sempre o per carenza di risorse economiche o per discontinuità nell’erogazione del servizio da parte di soggetti esterni, a cui la gestione era stata affidata.</p>
<p>Lacune e disagi che sono stati evidenziati anche da una recente ricerca condotta dalla Facoltà di Pedagogia dell’Università di Ferrara, referente Prof.ssa Silvia Zanassi, la quale, pur evidenziando che la domanda di assistenza educativa scolastica sta crescendo molto negli ultimi anni &#8211; secondo l’ISTAT (Rif. A.S.2020/2021) ad oggi nelle scuole italiane operano più di 60.000 assistenti, pari a circa un terzo degli attuali posti di sostegno: una presenza significativa e non solo dal punto di vista numerico – non può mancare di far notare che i numeri non sono equamente distribuiti sul territorio nazionale e, soprattutto, rilevante in questo processo d’inclusione professionale è la gestione affidata agli Enti Locali, con tutte le variazioni di modelli organizzativi e di paradigmi che ne derivano.</p>
<p>A parere della scrivente, anche la mancanza sia a livello regionale che a livello nazionale di un’associazione di categoria può aver fortemente contribuito ad assottigliare lo spessore di competenze e l’enorme contributo di professionalità che da tale figura può derivare.</p>
<p>Da ricerche effettuate, negli elenchi delle professioni non riconosciute al MISE, ai sensi della l.4/2013, risulta solo un’associazione professionale, l’AIPAC, ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE, che sembrerebbe avere un profilo specificamente orientato a dare assistenza agli allievi con sordità.</p>
<p>La mancanza di un’associazione di riferimento, con conseguente inesistenza di un albo interno all’associazione è una lacuna che i professionisti dell’educazione dovrebbero al più presto colmare, per rafforzare la propria identità e per valorizzare le proprie competenze.</p>
<p>SPECIFICHE COMPETENZE</p>
<p>Quali sono i compiti che specificamente possono svolgere gli assistenti educativi? Quella riportata è una domanda ricorrente da parte delle allieve dei Corsi per Assistente Educativo, attivati negli anni dalla Scuola Superiore di Psicologia Applicata “G. Sergi” di Palmi.</p>
<p>La risposta può risiedere nelle parole della Prof.ssa Zanassi: Nella <em>“ecologia complessa di supporto alla scuola inclusiva”</em>, l’assistente è chiamato ad intervenire sia sul singolo allievo che trasversalmente sulla classe nella progettazione, realizzazione e valutazione di interventi quanto più integrati con quelli educativi e didattici dei docenti, proponendo strategie per perseguire le finalità formative e di sviluppo complessivo della persona. Rientrano nei suoi compiti: favorire la socializzazione e l’inclusione dell’alunno nel gruppo classe; favorire lo sviluppo delle autonomie dell’alunno; collaborare al sistema del sostegno della didattica curriculare; collaborare alla stesura e aggiornamento del PEI; partecipare ai GLO e ai momenti di lavoro in équipe della scuola; lavorare con l’alunno e la classe per lo sviluppo cognitivo e metacognitivo, il rafforzamento delle competenze relazionali/comunicative e di gestione delle emozioni, lo sviluppo dei comportamenti pro-sociali, il miglioramento dell’autostima individuale; promuovere relazioni efficaci con le famiglie.</p>
<p>PROPOSTA DI LEGGE</p>
<p>Incardinato lo scorso 25 febbraio, presso le Commissioni Lavoro e Istruzione della Camera dei Deputati, è il disegno (<em>rectius</em>, proposta) di legge n. 236, avente ad oggetto <em>“Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l’introduzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico”</em>.</p>
<p>Oggetto specifico della proposta è “l’internalizzazione” al MIME della figura professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione, prevista dall’art. 13 della L.104/92.</p>
<p>L’iniziativa è stata portata avanti dal MISAAC, un Movimento che punta all’istituzionalizzazione e all’internalizzazione degli assistenti educativi, prevedendo che non siano più gli Enti Locali, ma il MISE competente all’erogazione del servizio.</p>
<p>La proposta di legge intende introdurre nell&#8217;organico del personale scolastico la figura dell&#8217;assistente per l&#8217;autonomia e la comunicazione, come figura fondamentale per garantire l&#8217;effettivo processo d’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, dare certezza alle famiglie, che non saranno più costrette a ricorrere al giudice per far valere un diritto fondamentale dei loro figli, e valorizzare personale altamente qualificato e specializzato, liberandolo, al contempo, da una condizione di precarietà lavorativa e retributiva e garantendo l&#8217;applicazione del CCLN del comparto scuola.</p>
<p>Ciò comporterebbe la stabilizzazione, con definizione contrattuale di orari di lavoro e di retribuzione degli assistenti educativi, attraverso un concorso su base regionale, di coloro che <em>“hanno svolto, per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l&#8217;autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche pubbliche e che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado</em>”.</p>
<p>Costituiscono criteri preferenziali, <u>una serie di certificazioni che attestano la conoscenza e la frequenza di corsi LIS, Braille, per gli assistenti degli alunni con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo: il possesso di uno specifico attestato formativo in una delle tecniche cognitivo-comportamentali ovvero nella comunicazione aumentativa e alternativa.</u></p>
<p>PROVOCAZIONE</p>
<p>Può davvero questa proposta definirsi rivoluzionaria e conferente con i principi dell’inclusione scolastica e delle pari opportunità?</p>
<p>A giudizio di chi scrive, si corre il rischio di perdere una bella occasione per una riforma che sia effettivamente incentrata sulla valorizzazione delle competenze professionali e sulla realizzazione di una scuola inclusiva.</p>
<p>E questo perché quella riportata è una proposta di legge troppo legata al contingente e ad un dato normativo desueto.</p>
<p>Se ragioniamo per principi e cerchiamo di aprirci ai valori universali, quello dell’inclusione scolastica e della realizzazione di un’istruzione di qualità è il quarto dei 17 goals dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile voluta dall’ONU e uno dei tre principi che sorreggono i 17 obiettivi è il <em>“leave non one behind”</em> (gli altri due sono: approccio fondato sui diritti umani e <em>gender equality</em> e <em>women’s empowerment</em>)<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.</p>
<p><em>Leave no one behind</em> significa rimuovere tutte quelle forme di discriminazione che non consentono la piena inclusione e l’effettiva partecipazione al progresso umano.</p>
<p>Trasferiamo questo concetto nell’alveo dei nostri principi costituzionali e abbiamo come faro il principio di eguaglianza, di cui all’art. 3 Cost.</p>
<p>Sul piano normativo, emerge la direttiva del 27 dicembre 2012 sui BES, che favorisce e promuove l’inclusione a 360°, comprendendo anche i DSA e lo svantaggio sociale.</p>
<p>Del resto, la terminologia BES è italianizzazione dei SEN del rapporto WARNOCK, e in quel rapporto, pur dedicato ai soli alunni portatori di handicap, si faceva menzione al fatto che molte difficoltà di apprendimento in ambito scolastico fossero derivate da carenze sociali e familiari.</p>
<p>La proposta provocatoria è di affrancare l’assistenza educativa dal supporto agli alunni con handicap (cosa che, secondo Zanassi, in via pratica viene effettuata attraverso il ricorso ai fondi FESR) e di estenderla a tutte le categorie di alunni con BES.</p>
<p>Supporta questa conclusione, non solo un’argomentazione basata sui principi, ma anche un’analisi testuale della norma e di due riferimenti in particolare:</p>
<p>1) l’art. 16 del D. Lgs. 66/2017, che fa riferimento al diritto a garantire l’istruzione domiciliare, e che verrebbe interessato anche dall’attuale proposta di riforma, alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l&#8217;impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell&#8217;uso delle nuove tecnologie. Dunque, non solo alunni con handicap.</p>
<p>2) il già citato art. 139 del Decreto legislativo sul decentramento amministrativo, che nell’individuazione degli strumenti di supporto all’istruzione, alla disabilità affianca le “condizioni di svantaggio”.</p>
<p>Una riflessione e una maggiore ponderazione in questa direzione avrebbe il pregio di garantire la valorizzazione professionale degli assistenti educativi, un’inclusione effettiva e il raggiungimento delle pari opportunità, favorendo, altresì, l’inclusione sociale con la possibilità di un’estensione dell’assistenza educativa anche oltre l’ambito scolastico (pensiamo alla formazione professionale o, ove possibile, ai percorsi universitari).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Il presente articolo riproduce il testo della relazione tenuta dall’Avv. Anna Pizzimenti al Seminario di Studi su<em> “Assistenza Educativa: Strumento Per l’Inclusione Degli Alunni”</em>, svoltosi per iniziativa della S.S.P.A. <em>“G. Sergi”</em>, a Palmi il 3 marzo 2023.</p>
<p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> La L.104/92 è stata recentemente oggetto di modifiche da parte del D.Lgs. n. 62/2024, denominato Decreto Disabilità, che ha inciso, in modo particolare sull’art. 3. L’art. 13 citato nel testo, e oggetto della presente disamina, non ha subito alcuna interpolazione, sicché le argomentazioni che da esso si sviluppano possono ritenersi a tutt’oggi valide.</p>
<p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> S. Zanassi, <em>L’assistenza educativa per gli alunni con disabilità: uno sguardo sui modelli organizzativi in prospettiva inclusiva</em>, in <em>Annali online della Didattica e della Formazione Docente</em>, Vol. 14, n. 23/2022, pp. 197 ss.</p>
<p><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a>Per un approfondimento sul tema: <a href="http://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/Brochure_LNOB_web.pdf">www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/Brochure_LNOB_web.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>Cavalieri o Cavaliere della Repubblica? Un nuovo quesito per il linguaggio di genere.</title>
		<link>https://www.scuolapsicologia.it/web/2024/06/08/cavalieri-o-cavaliere-della-repubblica-un-nuovo-quesito-per-il-linguaggio-di-genere/</link>
		
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		<pubDate>Sat, 08 Jun 2024 10:59:21 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[&#160; In prossimità della Festa della Repubblica del 2 giugno, la stampa nazionale ha diramato l’elenco degli insigniti della nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e a Cavaliere [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_2090" style="width: 269px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2090" class="size-full wp-image-2090" src="https://www.scuolapsicologia.it/web/wp-content/uploads/2024/06/cavaliere-rep-2.jpeg" alt="" width="259" height="194" /><p id="caption-attachment-2090" class="wp-caption-text">Particolari delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana (sopra) e del Lavoro (sotto).</p></div>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-2091" src="https://www.scuolapsicologia.it/web/wp-content/uploads/2024/06/cavalieri-2-1.jpeg" alt="" width="253" height="199" /></p>
<p>In prossimità della Festa della Repubblica del 2 giugno, la stampa nazionale ha diramato l’elenco degli insigniti della nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e a Cavaliere del Lavoro: un appuntamento ricorrente che puntualmente accende (per poi spegnere dopo poche ore) i riflettori su nostri illustri connazionali, alcuni più noti di altri, che si sono distinti nel proprio campo professionale tanto da meritare l’onorificenza tributata.</p>
<p>Fra gli ultimi venticinque Cavalieri del Lavoro è stata “segnalata” la presenza di cinque donne a completare l’elenco degli insigniti.</p>
<p>Fin qui nulla di anomalo, se non fosse stato per quel <em>“cavalieri”</em> da attribuirsi alle neonominate che è sembrato stridente (solo a chi scrive?).</p>
<p>Stridente con il loro genere e stridente con l’ormai tanto accorto uso del linguaggio di genere, che è da ritenersi fra le più incisive e sensibili derivazioni delle politiche dell’inclusività e delle pari opportunità.</p>
<p>Gli studi sul linguaggio di genere, contrariamente a quanto si possa pensare, non sono una “creazione” moderna: era il 1987 quando veniva dato alle stampe <em>Il sessismo nella lingua italiana</em>, uno studio sull’esistenza di possibili derive <em>“sessiste”</em> (discriminatorie diremmo oggi) nella lingua italiana, commissionato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità ad Alma Sabatini. Un’indagine che catturò l’attenzione, suscitando <em>“un interessante dibattito sulla corrispondenza effettiva tra significante e significato, mettendo in luce, tra l’altro, il legame tra discriminazioni culturali e discriminazioni semantiche”</em>, come ricordava Tina Anselmi, allora Presidente della Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità fra Uomo e Donna, nella Prefazione alla ristampa che dell’opera si fece nel 1993<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</p>
<p>Nel volume del 1987 erano, altresì, confluite le <em>Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana </em>(1986), il cui scopo era quello di suggerire alternative linguistiche che si sostituissero a parole, lemmi, espressioni in odore di sessismo, per consentire di <em>“dare visibilità linguistica alle donne e pari valore linguistico a termini riferiti al sesso femminile”</em>.</p>
<p>Per altro verso, l’attenzione ad un linguaggio non stereotipante, non sessista non discriminatorio o allusivo porterà il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ad integrare nel 2021 il <em>Testo unico dei doveri del giornalista</em>, con la previsione di una norma – l’art.5 <em>bis</em> – che introduce il rispetto delle differenze di genere nella trattazione dei fatti di cronaca riferiti ad episodi di violenza di genere<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.</p>
<p>Dagli inizi degli anni ‘90 del Novecento gli studi e le tutele sulla parità di genere e sulle pari opportunità uomo/donna non solo si sono moltiplicati, ma hanno finito per incidere significativamente in ogni ambito della vita sociale, al punto da essere emancipati dal ruolo marginale in cui erano stati relegati per farli assurgere a veri protagonisti di dibattiti, conferenze e <em>meeting</em> incentrati sul tema.</p>
<p>Sul piano del linguaggio di genere, tuttavia, non sempre le posizioni degli addetti ai lavori sono ancora coese ed unanimi, quasi come se discutere del genere legandolo anche al linguaggio equivalga a far degradare la questione ad un rango puramente formale e di valore effimero, soprattutto allorché il <em>focus</em> della questione è quello dei femminili professionali, ossia i sostantivi che indicano colui o colei che svolge una specifica professione.</p>
<p>E’ diffuso un certo <em>nonsense</em>.</p>
<p>Per professioni e mestieri tradizionalmente o prevalentemente o storicamente svolti da donne e collocati in una sfera medio-bassa della piramide professionale, come maestra, commessa, cameriera, segretaria, cassiera, non si fa fatica ad accettarne la declinazione al femminile. Tuttavia, allorché si promuove l’uso di sostantivi come sindaca, assessora, ministra, avvocata, ingegnera, il femminile diventa inappropriato, cacofonico, inesistente, inutile, ghettizzante e così via<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.</p>
<p>Ciò che sorprende è che la censura si attiva nel momento in cui s’inizia a scalare la vetta delle professioni e dei mestieri tradizionalmente o prevalentemente o storicamente svolti da uomini.</p>
<p>Ad un’accettazione consolidata da una malsana e diffusa abitudine sociale <em><u>(“si è sempre detto così”</u>)</em> corrispondono le <em>“gabbie mentali”</em><a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> dalle quali, a volte, sono le stesse donne che faticano ad uscire, pericolosamente oscillanti come un pendolo fra l’indifferenza <em>(“tanto non cambia nulla”)</em> e la cieca supponenza <em>(“La senatrice Susanna Agnelli voleva essere chiamata senatore; noi la chiamavamo senatrice, e per questo mi mostrò spesso la sua inimicizia”</em>, così ricorda Sergio Lepri, uno dei padri del giornalismo italiano<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>), ignare del pericoloso agguato al riconoscimento del proprio ruolo sociale che simili condotte rinforzano.</p>
<p><em>“Il titolo maschile per la donna serve di perenne memento che la carica «spetta all’uomo»”, </em>si afferma nell’introduzione del saggio di Sabatini citato<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.</p>
<p>Tornando, dunque, alla riflessione di apertura del presente scritto e prospettando una soluzione alla questione da essa nata, è più che corretto, sul piano grammaticale, sociale e giuridico sollevare un’eccezione all’uso del termine <em>cavalieri </em>per le professioniste destinatarie delle onorevoli benemerenze del 2 giugno.</p>
<p>Si potrà, dunque, dire<em> Cavaliere</em> (come plurale di <em>Cavaliera</em>) al Merito della Repubblica Italiana e del Lavoro?</p>
<p>La questione, per essere risolta, deve essere tratta su due piani: quello giuridico-formale e quello linguistico-grammaticale.</p>
<p>Nessun problema parrebbe sussistere sul primo profilo, visto che le due onorificenze sono state istituite con legge della Repubblica.</p>
<p>L’<em>Ordine «Al merito della Repubblica italiana»</em> è regolato da più atti: la L.178/1951, il D.P.R. n.458 del 3 maggio 1952 e il D.P.R 31 ottobre 1952.</p>
<p>La L. 194/1986 reca, invece, le norme sull&#8217;<em>Ordine cavalleresco al merito del lavoro</em>.</p>
<p>Una semplice interpolazione del testo, nella parte in cui si riferisce ai soli <em>cavalieri</em> e ai <em>cittadini</em>, con l’inserimento del corrispettivo femminile &#8211; <em>cavaliera</em> e <em>cittadine</em> &#8211; e con la conseguente autorizzazione a fregiarsi del relativo titolo onorifico femminile, riallineerebbe paritariamente la presenza dei due generi nella norma, rispecchiando in modo fedele la realtà sociale.</p>
<p>Più articolata la questione sul piano grammaticale, per la cui soluzione occorre un approfondimento, volto innanzitutto a verificare l’esistenza del termine nella lingua italiana.</p>
<p>Attingendo ad uno fra i più affidabili e consultati fra i dizionari italiani<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, il termine <em>cavaliera</em> esiste ed è riportato con duplice significato.</p>
<p>Il primo rinvia al linguaggio specialistico della geometria<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>; il secondo ne fa un derivato di <em>cavaliere</em>, ma con duplice accezione: nella forma antiquata o scherzosa, <em>cavaliera</em> è <em>“La moglie, o anche la figlia di un cavaliere”</em>; nella locuzione <em>alla cavaliera</em>, deve intendersi <em>“da cavaliere, al modo dei cavalieri: vestire alla cavaliera”</em><a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.</p>
<p>Se la ricerca lessicale consente di ritenere esistente, sebbene antiquato, il termine <em>cavaliera</em>, come femminile di <em>cavaliere</em>, è anche vero che nessuna delle due accezioni autorizza a fare di cavaliera l’omologo semantico di cavaliere, con tutte le sfumature di significato che ad esso si accompagnano, soprattutto sul piano delle qualità morali e spirituali.</p>
<p>Tuttavia, ripescando nel passato della storia italiana, si può scoprire che <em>cavaliera</em> veniva usato con un ulteriore significato, venendo così chiamate le donne che indossavano l’abito monacale dell’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a> e, in questa accezione, è parte del titolo del saggio <em>“Nobildonne, monache e cavaliere dell’Ordine di Santo Stefano”</em>, a cura di M. Aglietti<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.</p>
<p>Al di là delle finalità dell’opera citata, è d’interesse per la nostra ricerca quanto ivi riportato con riferimento al termine <em>de quo</em>: “Caduto in disuso nella lingua italiana, era invece utilizzato nella antica lingua toscana a fianco del poi divenuto prevalente <em>cavalieressa</em> o <em>cavalleressa</em>. I due lemmi <em>cavaliera</em> e <em>cavalieressa</em>, però, originariamente si differenziavano per significato: <em>cavaliera</em> era infatti la dama dotata di corteggiatore o piuttosto «colei che difende e sostiene», quindi riferibile ad un individuo di sesso femminile dotato di una propria soggettività ben definita, in un ruolo attivo; mentre per <em>cavalieressa</em> si indicava semplicemente la moglie di un cavaliere, una condizione quindi nella quale era la qualità dell’uomo a caratterizzare l’identità della donna, relegandola in un ruolo passivo”<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.</p>
<p>L’estratto si rivela, a giudizio di chi scrive, cruciale per la soluzione del quesito, in quanto, nell’accezione originaria di <em>«colei che difende e sostiene»</em>, come riportato nel testo a cura di Aglietti, <em>cavaliera</em> è l’autentico equivalente semantico del maschile <em>cavaliere</em> e, pertanto, più che idoneo ad essere utilizzato per appellare le donne, le professioniste che vengono insignite delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana e del Lavoro, scalzando e superando anche l’accezione scherzosa tutt’oggi diffusa<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.</p>
<p>Il processo di affermazione linguistica di una parola, lo sanno bene &#8211; e meglio di chi scrive &#8211; gli addetti ai lavori, tuttavia, non si valida con un’integrazione a penna rossa sul testo di legge o sui dizionari, ma soggiace all’uso che di essa si fa e al “peso” che essa ha.</p>
<p>“Il termine deve rispondere a tre criteri oggettivi: essere usata da un numero sufficientemente alto di persone, per un periodo sufficientemente lungo e, se possibile, in contesti differenziati”<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>. Quindi, si dovrebbe dedurre che l’attesa per l’uso di <em>cavaliera</em>, in luogo di <em>cavaliere</em>, sia ancora lunga.</p>
<p>In realtà, a totale e completa obiezione, deve riconoscersi che l’uso dei femminili professionali, una volta “disturbanti” (perché cacofonici), come <em>sindaca, assessora, avvocata, ingegnera</em>, è ormai ampiamente condiviso e al suo consolidamento dà un enorme contributo, in chiave autenticamente educativa, la televisione<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>; in una prospettiva di <em>accelerazione</em>, dunque, del processo di affermazione anche del termine <em>cavaliera</em>, un’interpolazione dei testi legislativi sopra richiamati potrebbe essere determinante anche per le ricadute sociali che ne deriverebbero.</p>
<p>Ciò consentirebbe di dettare un passo nuovo e ulteriore verso il completo allineamento della posizione fra uomo e donna in una dimensione paritaria e, certamente, più conforme ad una rappresentazione più vera e autentica della realtà<a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.</p>
<p>Per far sì che ciò che si dice, esista!</p>
<p>Perché lungo quel <em>binario su cui viaggia il pensiero</em> ci siano sempre meno distinzioni di classe, di ruoli e di <em>genere</em>.</p>
<p><em>Avv. Anna Pizzimenti</em></p>
<p><em>Referente Sezione di Studi Giuridici</em></p>
<p><em>S.S.P.A. “G. Sergi” </em></p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>A. Sabatini, <em>Il sessismo nella lingua italiana</em>, Roma, 1993.</p>
<p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Consultabile su <a href="https://www.odg.it/testo-unico-dei-doveri-del-giornalista/24288">https://www.odg.it/testo-unico-dei-doveri-del-giornalista/24288</a>: la previsione di un dovere deontologico, in capo al giornalista, relativo all’uso di un corretto linguaggio nei casi indicati, ha come conseguenza l’applicazione di sanzioni disciplinari seguenti alla violazione della prescrizione normativa e, dunque, maggior tutela per le donne vittime di violenza di genere, anche nella diffusione delle notizie relative ai crimini subiti.</p>
<p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Si rinvia all’esaustivo saggio di V. Gheno, <em>Femminili singolari. Il femminismo è nelle parole, </em>Firenze, 2019.</p>
<p><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Così P. De Nicola, <em>La mia parola contro la sua,</em> Milano, 2018.</p>
<p><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Si veda, più dettagliatamente, in A. Sabatini, <em>Op. cit.</em>, p. 17 ss.</p>
<p><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> A. Sabatini, <em>Op. cit.</em>, p. 25.</p>
<p><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Si veda, Treccani, <em>V</em><em>ocabolario</em>, sia nella versione cartacea che sull’omologa <em>on line</em>, consultabile su <a href="https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/cavaliera/">https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/cavaliera/</a></p>
<p><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Cavaliera: <em>“In geometria, assonometria c., particolare tipo di assonometria, così detta perché inizialmente usata da ingegneri militari per rappresentare lavori di fortificazione”</em>, Treccani, <em>V</em><em>ocabolario</em>, <em>ivi.</em></p>
<p><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> V., Treccani, <em>V</em><em>ocabolario</em>, <em>ivi.</em></p>
<p><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> L’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano Papa e Martire fu istituito nel 1562 per volere di Cosimo I de’ Medici, Granduca di Toscana. Il 1 febbraio 1562, papa Pio IV con la Bolla <em>“His quae Pro Religionis Propagatione”</em> approvò gli Statuti e il 15 marzo consacrò l’Ordine sotto la regola Benedettina e la protezione di Santo Stefano Papa e Martire, conferendo a Cosimo I e ai suoi discendenti il titolo e l’abito di Gran Maestro. Per approfondimenti, si rinvia a <a href="http://www.istituzionecavalieri.it/lordine-dei-cavalieri-di-santo-stefano-papa-e-martire/">www.istituzionecavalieri.it/lordine-dei-cavalieri-di-santo-stefano-papa-e-martire/</a></p>
<p><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> AA.VV., <em>Nobildonne, monache e cavaliere dell’Ordine di S. Stefano. Modelli e strategie femminili nella vita pubblica della Toscana granducale</em>, a cura di M. Aglietti, Pisa, 2009.</p>
<p><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> AA.VV., <em>Nobildonne, cit.</em>, p. 6-7.</p>
<p><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Inizialmente, si era pensato che un’alternativa plausibile a <em>cavaliere</em> fosse <em>dama</em>, usato in molti contesti associativi e in alcuni Ordini Cavallereschi (in via esemplificativa e non esaustiva, <em>Croce Rossa</em> e <em>Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme</em>), per indicare le donne che ivi prestano la propria opera. Tale ipotesi è stata accantonata, tuttavia, sia per la “riscoperta” dell’accezione trecentesca del termine <em>cavaliera</em>, sia perché <em>dama</em> evocava un inquadramento delle donne in attività esclusivamente o prevalentemente benefiche (V. Dame della carità), sia, infine, perché, <em>dama </em>accentuava un connotato estremamente <em>femminilizzato</em> del ruolo della donna, come sintesi di eleganza, modi e portamento, che l’avrebbero relegata nuovamente ad un ruolo ancillare, rispetto all’uomo, che nell’iconografia tradizionale, e non solo in quella, faceva della dama la moglie del feudatario o del signorotto.</p>
<p><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Così, V. Gheno, <em>Femminili singolari, cit., </em>p.28.</p>
<p><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Un plauso va agli autori di una delle ultime fiction di Raiuno, <em>“Studio Battaglia”</em>, in cui le protagoniste si qualificano e vengono appellate, anche dai colleghi uomini, con il femminile professionale <em>“avvocata” </em>e<em> “avvocate”</em>.</p>
<p><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> “Le parole costituiscono i nodi della rete semantica con la quale ci è possibile afferrare e comprendere la realtà che ci circonda”, così Aglietti, in AA.VV., <em>Nobildonne, cit.</em>, p. 5.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le finalità di una Sezione di Studi Giuridici per la S.S.P.A. &#8220;G. Sergi&#8221;</title>
		<link>https://www.scuolapsicologia.it/web/2024/03/07/finalitastudigiuridici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gestione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 14:29:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[stpubblicazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[Inaugurare nel complesso e articolato piano delle attività della Scuola Superiore di Psicologia Applicata &#8220;G.Sergi&#8221; un settore che si occupasse in via esclusiva di diritto non è mai stata una [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2047" style="width: 610px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2047" class="size-medium wp-image-2047" src="https://www.scuolapsicologia.it/web/wp-content/uploads/2024/03/Foto-600x600.jpg" alt="" width="600" height="600" srcset="https://www.scuolapsicologia.it/web/wp-content/uploads/2024/03/Foto-600x600.jpg 600w, https://www.scuolapsicologia.it/web/wp-content/uploads/2024/03/Foto-180x180.jpg 180w, https://www.scuolapsicologia.it/web/wp-content/uploads/2024/03/Foto-300x300.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /><p id="caption-attachment-2047" class="wp-caption-text">L&#8217;Avv. Anna Pizzimenti, in un recente scatto fotografico durante il suo intervento al Convegno <em>&#8220;Assistenza Educativa: strumento per l&#8217;inclusione degli alunni&#8221;</em>, organizzato per l&#8217;intitolazione dell&#8217;<em>Auditorium</em> al Prof. Pietro Ciappina.</p></div>
<p>Inaugurare nel complesso e articolato piano delle attività della Scuola Superiore di Psicologia Applicata <em>&#8220;G.Sergi&#8221;</em> un settore che si occupasse in via esclusiva di diritto non è mai stata una contraddizione o un elemento di contrasto con il percorso di formazione e di ricerca, a 360°, che il Fondatore della Scuola, Prof. Pietro Ciappina, ha sempre perseguito.</p>
<p>I semi dell&#8217;imprescindibilità delle conoscenze giuridiche, come parte integrante del percorso curriculare degli allievi della Scuola, furono messi a dimora in chi scrive all&#8217;atto del battesimo sul campo come docente per il modulo di <em>&#8220;Legislazione&#8221;,</em> per il Corso Triennale di Psicomotricità, nell&#8217;anno 2002: disciplina del Terzo Anno, unica a non beneficiare di alcuna pregressa pertinenza o continenza o anche semplice familiarità con le altre materie di un corso che si rivolgeva ad allieve e allievi in procinto di diplomarsi.</p>
<p>In altre parole, materia destinata ad una <em>sudden death,</em> da studiare, processare e poi abbandonare, una volta superato l&#8217;esame.</p>
<p>E invece quella che inizialmente apparve come un&#8217;attività complementare e residuale, si trasformò, ben presto, nel perno attorno a cui far girare l&#8217;articolato processo di formazione, prima, e di ricerca, dopo.</p>
<p>Le diffidenze nei confronti della disciplina, con cui quasi nessuno dei corsisti o delle corsiste annoverava conoscenze basilari, a livello anche solo di rudimenti, si tramutarono, lentamente e progressivamente, man mano che il corso fluiva, in curiosità e interesse, alimentati, principalmente, dal bisogno di comprendere le dinamiche afferenti al profilo professionale e lavorativo della qualifica in procinto di conseguire, una con l&#8217;incastro con i meccanismi di funzionamento del mondo del lavoro. Ciò che inizialmente appariva &#8220;residuale&#8221; finì, dunque, per tramutarsi nell&#8217;architrave che sorreggeva la struttura all&#8217;interno della quale ci si sarebbe potuti muovere, una volta lasciate le aule della formazione.</p>
<p>Non solo, se la funzione dei cd. <em>&#8220;Aspetti legislativi&#8221; </em>fosse stata circoscritta alla sola fase della formazione, la sua utilità sarebbe stata destinata a restare vincolata nel circuito, nobilissimo, ma per certi aspetti statico, della somministrazione nozionistica. Invece, proprio dall&#8217;aula provenivano quesiti, dubbi, richieste, che andavano al di là degli argomenti di lezione, necessitando di approfondimenti e di ponderate valutazioni (in ambito giuridico, i pareri non sono mai opinioni di pronta distribuzione,<em> n.d.s.</em>) che ampliavano la portata e il peso della stessa disciplina.</p>
<p>Il funzionamento del sistema educativo in Italia, la poliedricità della classificazione di professione sanitaria, il riconoscimento dei titoli professionali all&#8217;estero, lo scopo di un codice deontologico, le conseguenze, anche penalistiche, di una sua violazione: furono queste solo alcune delle richieste di approfondimento, che pervenivano in modo quasi estemporaneo, per poi fare ritorno come diagnosi approfondita della questione.</p>
<p>Nacque in quel laboratorio di &#8220;problemi in cerca di soluzioni&#8221;, la consapevolezza della funzione formativa e di ricerca del profilo giuridico-normativo, che il Prof. Pietro Ciappina sosteneva, auspicando che dei frutti di quelle attività restasse traccia nella rivista scientifica della S.S.P.A. &#8220;G. Sergi&#8221;, <em>&#8220;I quaderni di Psicologia Applicata&#8221;, </em>non solo come attestazione del percorso evolutivo fatto e delle sue positive ricadute sulla formazione, ma anche come base per un futuro, ulteriore<em> iter </em>di ricerca&#8230;desiderio a cui, tuttavia, non si diede immediatamente attuazione concreta e costante.</p>
<p>Bisognerà attendere un decennio prima che gli scopi di quell&#8217;attività quasi laboratoriale e interna all&#8217;aula si esternalizzassero in puntuali momenti divulgativi, anche se a margine di eventi e manifestazioni di rilievo pubblico: convegni a tema, connessi alla conclusione di corsi di formazione, o ricorrenze celebrative di pubblica condivisione. Nella sintesi dell&#8217;evento confluivano mesi di studio e di ricerca, che si esaurivano nella pubblica declamazione dei contenuti di quegli approfondimenti.</p>
<p>Nell&#8217;anno 2013 il primo significativo evento che rappresenta punto di svolta: in occasione della Giornata Internazionale per l&#8217;Eliminazione della Violenza sulle Donne, ha luogo il primo convegno multidisciplinare sulle tematiche connesse a quella che all&#8217;epoca si chiamava ancora timidamente e in modo incerto <em>&#8220;violenza di genere&#8221;</em>. Nonostante il contributo polifonico, era evidente la matrice giuridica che sorreggeva l&#8217;impalcatura, concepita con rigore scientifico e con la richiesta di contributi qualificati e accreditati.</p>
<p>Nel 2017, altra svolta con l&#8217;ufficializzazione della Sezione Studi Giuridici della S.S.P.A. &#8220;G. Sergi&#8221;, nella veste più congeniale ad un&#8217;attività di studio e di ricerca, quella convegnistica, ormai confermata come irrinunciabile momento di approfondimento giuridico di tematiche sociali.</p>
<p>Il 2024 si apre con la prospettiva di nuove sfide e con l&#8217;obiettivo di dare concreta attuazione a quei progetti divulgativi che il Prof. Ciappina aveva immaginato e che sono stati incubati per anni, in attesa solo del momento propizio per sbocciare.</p>
<p>Il momento è giunto! Il presente articolo è l&#8217;opera prima, volutamente atecnica e con toni discorsivi e diacronici, di questo nuovo percorso, a cui si darà seguito con pagine di approfondimento su tematiche che affiancheranno i tradizionali &#8220;campi di materia&#8221; in cui si è operato in passato.</p>
<p>Non resta, dunque, che dichiarare e condividere le finalità della Sezione Studi Giuridici della S.S.P.A.&#8221; G. Sergi&#8221;: assicurare una crescita di pensiero autonoma e sempre più consapevole; garantire un&#8217;accurata e approfondita diffusione del sapere giuridico; promuovere una formazione umana completa e universale.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Avv. Anna Pizzimenti</em></p>
<p style="text-align: right;"><em>Referente Sezione Studi Giuridici S.S.P.A.&#8221;G. Sergi&#8221;</em></p>
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		<title>Violenza di Genere</title>
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		<pubDate>Fri, 24 Nov 2023 18:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studi Giuridici]]></category>
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					<description><![CDATA[There are many variations of but the majority have simply free text available not suffered.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[There are many variations of but the majority have simply free text available not suffered.]]></content:encoded>
					
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		<title>Età del Consenso</title>
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		<dc:creator><![CDATA[gestione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 17:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studi Giuridici]]></category>
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					<description><![CDATA[There are many variations of but the majority have simply free text available not suffered.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="lead mb-4">La mozione del Consiglio Regionale della Calabria sull’età del consenso nella sfera sessuale è stata illustrata, nei suoi profili sociologici, politici e psicologici da relatori qualificati nel corso dell’evento tenutosi ieri a Palmi: appassionato Antonio Marziale, preciso e puntuale l’On. le Giuseppe Neri, dettagliata Sofia Ciappina.</p>
<p class="lead mb-4">Presente all’incontro l’On.le <a class="x1i10hfl xjbqb8w x6umtig x1b1mbwd xaqea5y xav7gou x9f619 x1ypdohk xt0psk2 xe8uvvx xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x16tdsg8 x1hl2dhg xggy1nq x1a2a7pz xt0b8zv x1qq9wsj xo1l8bm" tabindex="0" role="link" href="https://www.facebook.com/MattianiOfficialPage?__cft__[0]=AZWhpWg-q5BuOyOVKMzXWTf-p4SzvkZcKNNHr5g652hoTO3azUvFiAjeKB1TM--LwfkZs0nfLYIFHGJZ_OHdFLSIjBPQez65s3wdGDNq9LCttkWKMpoklsBnwLrr5neWyVk9AOUYzNsq2wgY2OA3N-MY6aBkzJzKwOpSZpgwUOrMWuAhavinuCAu6BCy6DsT6dc&amp;__tn__=-]K-R"><span class="xt0psk2">Giuseppe Mattiani</span></a>, intervenuto per un indirizzo di saluto e con un contributo estemporaneo. Ha introdotto il tema e moderato l’evento, l’Avv. Anna Pizzimenti. Quello organizzato dalla Scuola Superiore di Psicologia Applicata &#8220;G.Sergi&#8221; è il primo degli eventi che i promotori della mozione realizzeranno per diffonderne la conoscenza.</p>
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		<title>Servizio Psicopedagogico di Potenziamento Cognitivo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[gestione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 07:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corsi Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[corsi]]></category>
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					<description><![CDATA[There are many variations of but the majority have simply free text available not suffered.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>AREE D’INTERVENTO:</p>
<p>DISABILITA’</p>
<p>DSA –ADHD-DOP</p>
<p>DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO</p>
<p>SVANTAGGIO SOCIOCULTURALE</p>
<p>DIFFICOLTA’ D&#8217;APPRENDIMENTO E CASI DI VULNERABILITA’</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Training per raggiungimento dell’autonomia</strong> nell’utilizzo degli strumenti informatici compensativi:</p>
<p>&#8211; creare in completa autonomia mappe concettuali e mappe mentali. (legge 170/2010)</p>
<p><strong>Training di potenziamento cognitivo per incrementare i livelli di </strong>attenzione, memoria, ragionamento, concentrazione e le abilità scolastiche strumentali quali lettura, scrittura e calcolo.</p>
<p><strong>Training di potenziamento metacognitivo volto a favorire:</strong></p>
<p>&#8211; la capacità nel riflettere sul proprio operato imparando a gestire le proprie emozioni;</p>
<p>&#8211; l’interiorizzazione di un approccio attivo e costruttivo al compito che incrementi il senso di autoefficacia personale e la motivazione intrinseca all’apprendimento.</p>
<p>I percorsi prevedono la presa in carico del nucleo familiare nella globalità qualora fosse necessario intervenire sul potenziamento delle competenze genitoriali nella gestione delle difficoltà.</p>
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		<title>CORSO DI ALTA FORMAZIONE FACILITATORE DELLA CAA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[gestione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 21:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corsi Scuola]]></category>
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					<description><![CDATA[OBIETTIVI &#38; FINALITÀLa finalità del corso è formare operatori capaci di supportare(facilitare, in termini ICF) chi utilizza la CAA a farlo nei contesti divita. DESTINATARIIl Corso è rivolto ad insegnanti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">OBIETTIVI &amp; FINALITÀ<br />La finalità del corso è formare operatori capaci di supportare<br />(facilitare, in termini ICF) chi utilizza la CAA a farlo nei contesti di<br />vita.</p>



<p class="wp-block-paragraph">DESTINATARI<br />Il Corso è rivolto ad insegnanti di sostegno che devono facilitare<br />l&#8217;utilizzo della CAA all&#8217;interno della scuola sotto la supervisione di<br />uno specialista della CAA; operatori di centri di riabilitazione che,<br />pur non effettuando interventi di CAA, seguono utenti che la<br />utilizzano e quindi li possono supportare durante le loro attività<br />riabilitative, sotto la supervisione di uno specialista della CAA;<br />operatori di cooperative che si occupano di fornire assistenti alla<br />comunicazione alle scuole e vogliono integrare anche la CAA per<br />poter facilitare eventuali alunni che la utilizzano sotto la<br />supervisione di uno specialista della CAA.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Approfondisci scaricando la <a href="https://www.scuolapsicologia.it/www/wp-content/uploads/2022/02/2022_Locandina-Corso-Facilitatore-della-CAA-I-_18-02-2022-Palmi.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener" data-type="URL" data-id="https://www.scuolapsicologia.it/www/wp-content/uploads/2022/02/2022_Locandina-Corso-Facilitatore-della-CAA-I-_18-02-2022-Palmi.pdf">LOCANDINA</a></p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://consorziohumanitas.scuolasemplice.it/classes/public/HaOtrJ0vHN#/" target="_blank" rel="noreferrer noopener" data-type="URL" data-id="https://consorziohumanitas.scuolasemplice.it/classes/public/HaOtrJ0vHN#/">ISCRIVITI IN UN CLICK</a></p>
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		<title>Progetto di Ricerca &#8220;Prevenire le dipendenze&#8221;</title>
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		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 15:56:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Progetti di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[adolecenti]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenze]]></category>
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					<description><![CDATA[Ha preso il via il progetto di ricerca &#8220;Prevenire le dipendenze. Analisi del fenomeno su un campione di scuole del territorio&#8221; ideato dalla nostra Scuola e realizzato con il contributo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Ha preso il via il progetto di ricerca <strong>&#8220;Prevenire le dipendenze. Analisi del fenomeno su un campione di scuole del territorio&#8221;</strong> ideato dalla nostra Scuola e realizzato con il contributo del Gruppo UBI.   </p>



<div class="wp-block-image"><figure class="alignleft is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" src="http://www.scuolapsicologia.it/www/wp-content/uploads/2019/12/locandina_prevenire-dipendenze-724x1024.png" alt="" class="wp-image-870" width="236" height="334"/></figure></div>



<p class="wp-block-paragraph">Il progetto intende verificare il fenomeno delle dipendenze (vecchie e nuove), tra i preadolescenti e gli adolescenti, su aree tematiche campione, attraverso strumenti di indagine e attività informative e formative su tematiche specifiche ed evidenziare il grado di consapevolezza sulle dipendenze, aumentare la consapevolezza dei rischi derivanti. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Saranno coinvolti allievi che frequentano le classi II e III media, docenti e famiglie. Gli Istituti campione ricadono nelle aree della Provincia di Reggio Calabria &#8211; IC &#8220;De Zerbi-Milone&#8221; di Palmi e IC &#8220;Paolo VI-Campanella&#8221; di Gioia Tauro &#8211; e della Provincia di Vibo Valentia &#8211; IC &#8220;A. Pagano&#8221; di Nicotera&#8221;. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Le attività, che saranno realizzate da esperti psicologi e formatori, sono già iniziate a Palmi e Gioia Tauro, con i seminari informativi sulla tematica. </p>
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